Le dispute precedenti mi fanno sospettare che si ingenera confusione perchè si trascura, quando si pensa alla concretizzazione dei rischi di evidenze di possesso, un numero di fattori assolutamente fondamentali, ne cito alcuni ma sono sicuro che l'elenco è incompleto :
1) L'inveterata tendenza italica detta "ricerca del capro espiatorio", o "pesce piccolo" da parte delle forze dell'ordine, descrivibile come un coefficiente che varia moltissimo a seconda dell'ambiente locale e della situazione
2) La "presenza di palle" e lo stato di agitazione nervosa (a), il rispetto e la buona disponibilità verso il rappresentante delle forze dell ordine (b) il livello di fruizione dell'eventuale sostanza/pianta contestata - uso ricreativo o medicinale - nel momento contingente, con relativi risvolti anche psicologici
3) L'orientamento politico/morale/umano dei coinvolti in causa
4) La conoscenza/esperienza di diritti di difesa e di tutela.....(li faccio entrare ? Hanno un mandato ? Come si riconosce ? Hanno diritto a farmi questa domanda ? MI conviene rispondere ? Devo firmare o no ? ecc.)
5) la serenità interiore, la buona disponibilità e l inclinazione alla pacatezza e centratura verso le dispute verbali, (l'amore o la fede in qualche divinità ?), la assertività comunicativa...pratiche di mindfullness...uff...
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Detto ciò pesco nel mazzo una citazione di regene che apparentemente ci riporta a picco sul tema :
Regene ha scritto: ↑mer apr 29, 2020 4:23 pm
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comincio ad innervosirmi: una cosa è la molecola una cosa è la pianta/fungo devono esserci entrambe in tabella per essere entrambe illegali.
Quindi, perchè il possesso di una pianta o fungo sia illegale, nelle tabelle devono esserci sia la pianta/fungo che la molecola di classificazione stupefacente .
A parte che ci sarebbe da tirar giù tutte le stramadonne possibili se si pensa alle potenzialità terapeutiche dello psilocibe nella cura contro la depressione, confermate da una marea di studi, ricerche e trial a doppio-cieco tuttora attivi nelle cliniche e nei reparti di psichiatria di diversi paesi tra cui gli UK, oltre che on-line come il self-blinding Study ,( mentre in italia la pagina di Salvini aveva 4 mln di fans
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Se quanto regene scrive è vero, non serve neanche l european law: se il tartufo è botanicamente differenziato dal fungo proprio, non essendo in tabella posso tenerli in casa e acquistarli dall estero: ma allora perchè la pagina web da cui ho tirato giù la faq legal in partenza cita il Dutch Opium Act e dice che.. parapì parapà...."i tartufi sono legali in italia perchè tali in germania " ?
Risposta possibile (ma vado a intuito) : o Regene non ha ragione, o l'European Law rafforza in qualche modo la legittimità del possesso dei tartufi, dal momento che in germania i tartufi magici sono "
esplicitamente legali" . Se vero ciò, rimarrebbe da comprendere in cosa si sostanzi -e da cosa scaturisca- la dimensione di "esplicita legalità" e la motivazione della legittimità per la germania per comprendere del tutto la faccenda , cioè avere la risposta pronta dal punto d vista legale e poter fare finalmente almeno microdosing terapeutico
p.s.
ma qualcuno conosce avvocati esperti in supremazia della legislazione europea su quelle nazionali ?
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"I fratelli Capone hanno sempre pagato..."
griffin