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diritto [2017/02/10 17:14] Aioe |
diritto [2017/02/10 23:06] Aioe |
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Linea 3: | Linea 3: | ||
In Italia sono considerate droghe **solo ed esclusivamente** i principi attivi oppure le piante contenuti in **quattro** elenchi - chiamati //Tabelle// - allegati al [[http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/04/testo-unico-sulla-droga-ed-aprile-2014|Decreto del Presidente della Repubblica n° 309/1990]], il //Testo Unico sugli stupefacenti //oggi vigente, ed aggiornate ogni tanto con Decreto del Ministero della Salute. benzp | In Italia sono considerate droghe **solo ed esclusivamente** i principi attivi oppure le piante contenuti in **quattro** elenchi - chiamati //Tabelle// - allegati al [[http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/04/testo-unico-sulla-droga-ed-aprile-2014|Decreto del Presidente della Repubblica n° 309/1990]], il //Testo Unico sugli stupefacenti //oggi vigente, ed aggiornate ogni tanto con Decreto del Ministero della Salute. benzp | ||
- | Le prime due tabelle elencano le sostanze stupefacenti //in senso proprio// divise in "Droghe// leggere//" - cioè derivate dalla cannabis - contenute nella seconda tabella (scritta come Tabella II in numeri romani) e "Droghe pesanti" - tutte le altre - riportate nella prima tabella (Tabella I). I barbiturici (Tabella III) e le benzodiazepine (in Tabella IV insieme ad una congerie di altre sostanze ritenute //meno pericolose// di quelle elencate nelle liste precedenti), due classi di farmaci ad elevato rischio di abuso e per questo equiparati alle droghe, sono elencati nelle restanti tabelle. | + | Le prime due tabelle elencano le sostanze stupefacenti //in senso proprio// divise in "Droghe// leggere//" - cioè derivate dalla cannabis - contenute nella seconda tabella (scritta come Tabella II in numeri romani) e "Droghe pesanti" - tutte le altre - riportate nella prima (Tabella I). I barbiturici (Tabella III) e le benzodiazepine (in Tabella IV insieme ad una congerie di altre sostanze ritenute //meno pericolose// di quelle elencate nelle liste precedenti), due classi di farmaci ad elevato rischio di abuso e per questo equiparati alle droghe, sono elencati nelle restanti tabelle. |
E' prevista anche una "Tabella dei medicinali" in cui sono inserite le sostanze attive che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia e le relative preparazioni farmaceutiche. La tabella è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso, nelle tabelle è anche indicato il regime di dispensazione. | E' prevista anche una "Tabella dei medicinali" in cui sono inserite le sostanze attive che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia e le relative preparazioni farmaceutiche. La tabella è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso, nelle tabelle è anche indicato il regime di dispensazione. | ||
Linea 23: | Linea 23: | ||
**Attenzione! __SOLO__ per le sostanze più comuni** le tabelle riportano oltre alla denominazione chimica del principio attivo anche il corrispondente nome di strada con cui la droga è chiamata da chi ne fa uso: così ad esempio a fianco del "estere metilico della benzoilecgonina" sarà riportato anche il nome gergale di "Cocaina" con il quale la sostanza è conosciuta dai consumatori. Invece, le tabelle riportano esclusivamente la denominazione chimica delle sostanze meno popolari con la conseguenza che è possibile// non trovare// una sostanza pure già inclusa in una tabella semplicemente cercandola con un nome diverso da quello che ha fra i chimici. Ad esempio, effettuando una ricerca sul GHB - in chimica chiamato acido gamma-idrossibutirrico, un euforizzante elencato nella Tabella IV e quindi vietato - come "//exstasy liquida//", il nome con cui è noto soprattutto nella comunità LGBT, la sostanza sembrerà non risultare ed essere quindi legale perché il principio attivo è denominato nella tabella solamente come **acido gamma-idrossibutirrico e GHB** ma non anche col suo nome di strada. Alla stessa maniera, la //changa// è elencata come DMT. | **Attenzione! __SOLO__ per le sostanze più comuni** le tabelle riportano oltre alla denominazione chimica del principio attivo anche il corrispondente nome di strada con cui la droga è chiamata da chi ne fa uso: così ad esempio a fianco del "estere metilico della benzoilecgonina" sarà riportato anche il nome gergale di "Cocaina" con il quale la sostanza è conosciuta dai consumatori. Invece, le tabelle riportano esclusivamente la denominazione chimica delle sostanze meno popolari con la conseguenza che è possibile// non trovare// una sostanza pure già inclusa in una tabella semplicemente cercandola con un nome diverso da quello che ha fra i chimici. Ad esempio, effettuando una ricerca sul GHB - in chimica chiamato acido gamma-idrossibutirrico, un euforizzante elencato nella Tabella IV e quindi vietato - come "//exstasy liquida//", il nome con cui è noto soprattutto nella comunità LGBT, la sostanza sembrerà non risultare ed essere quindi legale perché il principio attivo è denominato nella tabella solamente come **acido gamma-idrossibutirrico e GHB** ma non anche col suo nome di strada. Alla stessa maniera, la //changa// è elencata come DMT. | ||
- | Quando una sostanza fino ad allora lecita viene inclusa in una tabella diviene vietata **dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero della Salute che la proibisce. **Da quel giorno in avanti, la sua vendita diviene punita come spaccio e la sua detenzione darà luogo alle sanzioni amministrative previste [[http://www.altalex.com/documents/news/2014/07/18/testo-unico-sulla-droga-titolo-viii-della-repressione-delle-attivita-illecite|dall'art 75 del DPR 309/1990]]. Allo stesso tempo, non essendo agevole per i cittadini prevedere con congruo anticipo in quale giorno sarà pubblicato il Decreto Ministeriale che aggiorna le tabelle, all'intenzionale scopo di evitare situazioni contrarie a giustizia viene di norma lasciato in modo informale un** breve margine di tolleranza** ai venditori ed ai consumatori per esaurire le loro scorte. **Questo periodo di tempo è d'altronde __molto breve__, **nell'ordine di qualche giorno od al più di poche settimane, trascorso il quale la sostanza comincia ad essere cercata dalle Forze dell'Ordine come le altre. Quindi, il fatto che una sostanza sia stata vietata **__IERI__** - il giorno prima di oggi - potrà avere una qualche efficacia come giustificazione per chi ne sia stato trovato in possesso il primo giorno in cui era illegale mentre la circostanza che sia proibita //solo da un paio di mesi //provocherà una grande risata se invocata a propria discolpa. | + | Quando una sostanza fino ad allora lecita viene inclusa in una tabella diviene vietata **dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero della Salute che la proibisce. **Da quel giorno in avanti, la sua vendita diviene punita come spaccio e la sua detenzione darà luogo alle sanzioni amministrative previste [[http://www.altalex.com/documents/news/2014/07/18/testo-unico-sulla-droga-titolo-viii-della-repressione-delle-attivita-illecite|dall'art 75 del DPR 309/1990]]. Allo stesso tempo, non essendo agevole per i cittadini prevedere con congruo anticipo in quale giorno sarà pubblicato il Decreto Ministeriale che aggiorna le tabelle, all'intenzionale scopo di evitare situazioni contrarie a giustizia viene di norma lasciato in modo informale un** breve margine di tolleranza** ai venditori ed ai consumatori per esaurire le loro scorte. **Questo periodo di tempo è d'altronde __molto breve__, **nell'ordine di qualche giorno od al più di poche settimane, trascorso il quale la sostanza comincia ad essere cercata dalle Forze dell'Ordine come le altre. Quindi, il fatto che una sostanza sia stata vietata **__IERI__** |
+ | - il giorno prima di oggi - potrà avere una qualche efficacia come giustificazione per chi ne sia stato trovato in possesso il primo giorno in cui era illegale mentre la circostanza che sia proibita //solo da un paio di mesi //provocherà una grande risata se invocata a propria discolpa. | ||
- | Esistono poi alcuni casi, fortunatamente circoscritti, in cui risulta iscritta in una tabella - di solito nella prima - e quindi vietata una pianta in luogo del principio attivo in essa contenuto. Così ad esempio, sono vietati "**I funghi del genere strofaria, conocybe e psilocybe**", "**I semi di Argyreia nerovosa**", "**la Catha edulis**", "**le foglie di coca**" (da intendersi come la pianta), "**la Lophophora Williamsi**" (il peyote), "**la Mitragyna speciosa**" (il kratom), "**la paglia di papavero**", "**la Rivea Corymbosa**", "**la Salvia divinorum**" e la "**la Tabernanthe Iboga**" (iboga). In tutti questi casi, è __**sempre vietato**__: | + | Esistono poi alcuni casi, fortunatamente circoscritti, in cui risulta iscritta in una tabella - di solito nella prima - e quindi vietata una pianta in luogo del principio attivo in essa contenuto. Così ad esempio, sono vietati "**I funghi del genere strofaria, conocybe e psilocybe**", "**I semi di Argyreia nerovosa**", "**la Catha edulis**", "**le foglie di coca**" (da intendersi come la pianta), "**la Lophophora Williamsi**" (il peyote), "**la Mitragyna speciosa**" (il kratom), "**la paglia di papavero**", "**la Rivea Corymbosa**", "**la Salvia divinorum**" e la "**la Tabernanthe Iboga**" (iboga). In tutti questi casi, è __**sempre vietato**__: |
- | - **Acquistare o vendere la pianta tanto __intera quanto anche solo sue parti__**. | + | - **Acquistare o vendere la pianta tanto tutta intera quanto __anche solo le sue parti suscettibili di utilizzo come stupefacente__**. |
- | - **Coltivarla** | + | - **Coltivarla.** |
- | - **__Raccogliere gli esemplari che crescono spontaneamente in natura__** | + | - **__Raccogliere gli esemplari che crescono spontaneamente in natura__**. |