1. Le sostanze vietate

In Italia sono considerate droghe solo ed esclusivamente i principi attivi oppure le piante contenuti in quattro elenchi - chiamati Tabelle - allegati al Decreto del Presidente della Repubblica n° 309/1990, il Testo Unico sugli stupefacenti oggi vigente, ed aggiornate ogni tanto con Decreto del Ministero della Salute. benzp

Le prime due tabelle elencano le sostanze stupefacenti in senso proprio divise in “Droghe leggere” - cioè derivate dalla cannabis - contenute nella seconda tabella (scritta come Tabella II in numeri romani) e “Droghe pesanti” - tutte le altre - riportate nella prima (Tabella I). I barbiturici (Tabella III) e le benzodiazepine (in Tabella IV insieme ad una congerie di altre sostanze ritenute meno pericolose di quelle elencate nelle liste precedenti), due classi di farmaci ad elevato rischio di abuso e per questo equiparati alle droghe, sono elencati nelle restanti tabelle.

E' prevista anche una “Tabella dei medicinali” in cui sono inserite le sostanze attive che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia e le relative preparazioni farmaceutiche. La tabella è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso, nelle tabelle è anche indicato il regime di dispensazione.

Quindi, per determinare se un certo principio attivo sia legale o meno in Italia in questo momento, bisogna verificare se il suo nome sia elencato in una di queste tabelle che sono pubblicate sul sito del Ministero della Salute nella pagina a loro dedicata. Allo stesso tempo, occorre tenere presente che sono vietati anche tutti gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nelle tabelle, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere. Quindi potrebbe verificarsi il caso, in pratica abbastanza remoto, che una sostanza non elencata in alcuna tabella sia nondimeno vietata perché molto simile ad altra sostanza già proibita.

Ad esempio, volendo determinare se una sostanza chiamata “1p-LSD” sia o meno legale sarà necessario:

  1. Verificare se la sostanza cercata (chiamata “1p-LSD”) sia presente
    1. nella Tabella I
    2. nella Tabella II
    3. nella Tabella IV
  2. verificare che la sostanza cercata non sia un parente molto prossimo (eteri, esteri e relativi sali) di un altro principio attivo già elencato in una tabella.

Se un principio attivo NON è elencato in NESSUNA di queste Tabelle allora è LECITO.
Quindi al momento l'1p-LSD - uno psichedelico dagli effetti simili a quelli del più noto LSD - è quindi una sostanza lecita perché non ancora tabellata, cioè aggiunta all'elenco delle sostanze stupefacenti pesanti (contenute nella Tabella I). In pratica, finché il Ministero della Salute con un proprio decreto non includerà quella sostanza in una tabella, l'1p-LSD potrà essere acquistata e detenuta liberamente come se non fosse una droga malgrado l'effetto sia quello di un acido.

Attenzione! SOLO per le sostanze più comuni le tabelle riportano oltre alla denominazione chimica del principio attivo anche il corrispondente nome di strada con cui la droga è chiamata da chi ne fa uso: così ad esempio a fianco del “estere metilico della benzoilecgonina” sarà riportato anche il nome gergale di “Cocaina” con il quale la sostanza è conosciuta dai consumatori. Invece, le tabelle riportano esclusivamente la denominazione chimica delle sostanze meno popolari con la conseguenza che è possibile non trovare una sostanza pure già inclusa in una tabella semplicemente cercandola con un nome diverso da quello che ha fra i chimici. Ad esempio, effettuando una ricerca sul GHB - in chimica chiamato acido gamma-idrossibutirrico, un euforizzante elencato nella Tabella IV e quindi vietato - come “exstasy liquida”, il nome con cui è noto soprattutto nella comunità LGBT, la sostanza sembrerà non risultare ed essere quindi legale perché il principio attivo è denominato nella tabella solamente come acido gamma-idrossibutirrico e GHB ma non anche col suo nome di strada. Alla stessa maniera, la changa è elencata come DMT.

Quando una sostanza fino ad allora lecita viene inclusa in una tabella diviene vietata dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero della Salute che la proibisce. Da quel giorno in avanti, la sua vendita diviene punita come spaccio e la sua detenzione darà luogo alle sanzioni amministrative previste dall'art 75 del DPR 309/1990. Allo stesso tempo, non essendo agevole per i cittadini prevedere con congruo anticipo in quale giorno sarà pubblicato il Decreto Ministeriale che aggiorna le tabelle, all'intenzionale scopo di evitare situazioni contrarie a giustizia viene di norma lasciato in modo informale un breve margine di tolleranza ai venditori ed ai consumatori per esaurire le loro scorte. Questo periodo di tempo è d'altronde molto breve, nell'ordine di qualche giorno od al più di poche settimane, trascorso il quale la sostanza comincia ad essere cercata dalle Forze dell'Ordine come le altre. Quindi, il fatto che una sostanza sia stata vietata IERI - il giorno prima di oggi - potrà avere una qualche efficacia come giustificazione per chi ne sia stato trovato in possesso il primo giorno in cui era illegale mentre la circostanza che sia proibita solo da un paio di mesi provocherà una grande risata se invocata a propria discolpa.

Esistono poi alcuni casi, fortunatamente circoscritti, in cui risulta iscritta in una tabella - di solito nella prima - e quindi vietata una pianta in luogo del principio attivo in essa contenuto. Così ad esempio, sono vietati “I funghi del genere strofaria, conocybe e psilocybe”, “I semi di Argyreia nerovosa”, “la Catha edulis”, “le foglie di coca” (da intendersi come la pianta), “la Lophophora Williamsi” (il peyote), “la Mitragyna speciosa” (il kratom), “la paglia di papavero”, “la Rivea Corymbosa”, “la Salvia divinorum” e la “la Tabernanthe Iboga” (iboga). In tutti questi casi, è sempre vietato:

  1. Acquistare o vendere la pianta tanto tutta intera quanto anche solo le sue parti suscettibili di utilizzo come stupefacente.
  2. Coltivarla.
  3. Raccogliere gli esemplari che crescono spontaneamente in natura.